In vigore dallo scorso 30 maggio 2018 il Regolamento n. 49 D.M. 7/03/2018 recante «approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
Il decreto, emanato su proposta dell’Anac, previsto dal Codice dei contratti pubblici – D.Lgs 50/2016 -, abroga del vecchio D.P.R. n. 207/2010 gli articoli dal 178 al 210.
Il regolamento, suddiviso in quattro titoli, affronta temi di interesse quotidiano nello svolgimento dell’attività: introduce l’obbligo di contabilità computerizzata, disciplina le varianti in corso d’opera, precisa il rapporto con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Il D.M. recepisce recenti disposizioni legate all’adozione dei criteri ambientali minimi in campo edile relativamente all’accettazione dei materiali.
Il Titolo II è dedicato interamente alla figura del Direttore dei Lavori ai suoi rapporti con le altre figure (RUP, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE); agli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo; alle funzioni e ai compiti nella fase preliminare, alla consegna dei lavori; in fase di esecuzione dall’accettazione dei materiali, alla verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore, alle modifiche, variazioni e varianti contrattuali, alle contestazioni e riserve, alla sospensione dei lavori, alla gestione dei sinistri alle funzioni e compiti al termine dei lavori; all’attività di controllo amministrativo e contabile mediante strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata.
Alcune novità del D.M. n.49/2018 :
- rimarca l’autonomia del coordinatore per l’esecuzione dei lavori rispetto al direttore dei lavori;
- obbliga ad una contabilità computerizzata;
- permette, per importi inferiori ai 40.000 euro, una contabilità semplificata;
- tiene conto del Green public procurement nell’accettazione dei materiali (conseguenza del Decreto del Ministero dell’ambiente 11/01/2007);
- varianti non costituenti varianti.
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